Oggetto: Comunicato ex legge 104 del 1992

Come è noto, nel giugno del 2014 (più precisamente il 27/07/14) l’A.T.A.C. S.p.A. ha
sottoscritto con le OO.SS. più rappresentative, un accordo che non prevede la tutela per le
assenze per permessi ex legge n. 104 del 1992 a tutte le categorie di soggetti indicate all’art.
n. 33 della medesima legge.
Inoltre, sempre i soggetti di cui sopra, nel luglio del 2015 (27/07/2015), hanno sottoscritto
un ulteriore accordo a cui hanno fatto seguito numerose modificazioni ed integrazioni inclusa
la Disposizione gestionale, tuttora vigente n. 49, del 24/03/2016, con le quali vengono
escluse le assenze per i permessi dal computo dei giorni di effettiva presenza al lavoro per
l’erogazione delle voci retributive aggiuntive mensili e semestrali note come ERA 1, ERA 2,
Maggiorazione ERA.
Nel recente passato alcuni nostri colleghi hanno intentato una causa civile per il
riconoscimento delle retribuzioni maturate e non corrisposte che in prima istanza ha visto il
giudice incaricato, esprimersi a favore dell’azienda.
Pur tuttavia, in secondo appello, il giudice preposto, nella Sentenza n. 2217/2023 pubbl. il
11/07/2023, dopo un approfondito studio delle carte, ha ritenuto errate le conclusione a cui
è pervenuto il giudice di prima istanza perché i criteri stabiliti dagli accordi aziendali
comprese le successive modificazioni hanno creato una discriminazione fondata sulla
situazione di handicap nei confronti dei lavoratori appellanti e pertanto, devono essere
disapplicati.
Alla luce di questi fatti l’Associazione Cata, come da statuto, è intenzionata ad adire al
giudice per portare l’azienda di fronte alle sue responsabilità che, va ricordato anche se non
c’è ulteriore bisogno di affermarlo, agisce con l’appoggio espresso delle solite sigle sindacali
interessate a mantenere vivi i propri privilegi e non a tutelare i lavoratori!
Chi tra noi soci si trovasse nelle condizioni di cui sopra e volesse avviare una vertenza
versus Atac S.p.A. per le retribuzioni maturate e non corrisposte o comunque interrompere
il periodo di prescrizione, può rivolgersi ai rappresentanti di stabilimento come anche ai
membri del direttivo per ricevere le indicazioni del caso.

Direttivo e Presidente

Roma 09/02/2024

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